Mancanza di scritture contabili e responsabilità dell’amministratore nei confronti del fallimento
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili pur non consentendo al curatore del fallimento di ricostruire le vicende societarie e aggravando i suoi compiti, non consente di ritenere che l’intero deficit patrimoniale della società sia riconducibile all’organo amministrativo per la considerazione che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa e non li determina. L’omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici comportamenti dell’amministratore, ma non elimina la necessità che il curatore individui altri inadempimenti ascrivibili all’amministratore potenzialmente idonei a porsi come causa del deficit patrimoniale fatto registrare dalla società, operando solo a tali condizioni il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità tra inadempimento e danno.
In tal caso la possibilità di ricorrere al criterio della differenza tra attivo e passivo permane al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. tutte le volte in cui la mancanza delle scritture contabili renda di fatto impossibile accertare quale sia il danno derivante dagli inadempimenti contestati, ma detto criterio non può operare automaticamente, altrimenti l’azione di responsabilità avrebbe funzione sanzionatoria allo stato non consentita dall’ordinamento. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]