Durata del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore dell’opera cinematografica
La novella legislativa entrata in vigore con il d.lgs. 68/2003 ha implicitamente abrogato il termine disposto dall’art. 32 legge sul diritto d’autore con riguardo precipuo al diritto di utilizzazione economica dell’opera filmica spettante al produttore, sostituendo al termine di 70 anni, decorrente dalla morte dell’ultimo dei coautori, il diverso termine di 50 anni, decorrente dalla fissazione della prima pellicola (art. 2 lett. d direttiva 2001/29/CE) o dalla prima pubblicazione dell’opera. Si è così uniformata la durata del diritto di esclusiva della riproduzione e dello sfruttamento economico, diminuendola e facendola decorrere dalla fissazione o dalla prima pubblicazione.