Transazione avente ad oggetto l’accertamento della titolarità di un software e dichiarazione del condebitore di volerne profittare
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304, primo comma, cod. civ., non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.
Non osta all’applicazione dell’art. 1304 c.c. il fatto che alcuni degli impegni/obbligazioni assunti dal condebitore in solido siano infungibili (nella specie, obblighi di consegna) trattandosi di una situazione non espressamente prevista come ostativa dalla norma in discorso e non potendosi ritenere che la sussistenza di alcuni specifici punti riferibili a uno solo dei condebitori in solido impedisca l’operatività della norma quando, come nel caso, tutte le altre condizioni risultano integrate.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)