Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria
Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell’iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove le interessate (socia cedente e terza acquirente) deducano essere avvenuta l’iscrizione all’insaputa delle medesime. Ciò in quanto il Giudice del Registro delle imprese è chiamato ex art. 2191 c.c. alla sola verifica della corrispondenza delle iscrizioni alle condizioni previste dalla legge sulla base della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo di iscrizione, senza, quindi, poter procedere de plano all’accertamento della non riferibilità alle interessate delle iscrizioni per presumibile uso indebito del documento di identità ad opera dell’intermediario abilitato, essendo detto accertamento riservato alla sede contenziosa civile o penale.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)