Contraffazione di brevetto da parte di dispositivi portatili per transazioni finanziarie: competenza territoriale e considerazioni sulla natura dei dispositivi
In materia di contraffazione di brevetto, quando la parte attrice propone domanda di accertamento negativo della contraffazione da parte dei propri prodotti dei brevetti di titolarità della convenuta, sussiste la competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuta la condotta che si chiede di dichiarare non illecita, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., indipendentemente dalla presenza in giudizio dell’imprenditore che abbia posto in vendita il prodotto (nel caso di specie, la parte attrice, producendo in giudizio una fattura, aveva dimostrato l’immissione nel ciclo distributivo, la fornitura e la vendita a Torino dei prodotti che, secondo controparte, costituivano contraffazione dei propri brevetti).
Quando uno o più brevetti di titolarità della convenuta riguardano un dispositivo portatile per transazioni finanziarie, caratterizzato da un accoppiamento puramente meccanico con un lettore abbinato al terminale POS in uno spazio ristretto e protetto in modo che le onde elettromagnetiche, ottiche o simili non fuoriescano da detto spazio e si diffondano nell’ambiente, mentre i dispositivi portatili prodotti e venduti dall’attrice consentono di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando il dispositivo ad un lettore senza contatto, ma non prevedono la possibilità di essere accoppiati meccanicamente ad un lettore, non sussiste contraffazione da parte di questi ultimi, neanche per equivalenti, non essendovi equivalenza tra un accoppiamento meccanico ed un accoppiamento di tipo elettromagnetico. Invero, una rete di telecomunicazioni non può eseguire la stessa funzione di un accoppiamento meccanico, ossia trattenere fermamente in una posizione reciproca due entità per permettere lo scambio di segnali in uno spazio protetto dalla fuoriuscita di onde elettromagnetiche.