L’inibizione all’esercizio dei diritti sociali da parte dei concertisti (non autorizzati) di partecipazioni “notevolmente influenti” in banche. Il caso Banca Carige
A decisione di un ricorso ex articolo 700 del codice di rito civile, il giudice non può statuire sulla sussistenza di influenza notevole – in thesi esercitata su una società bancaria – in ragione delle « valutazioni complesse » (cit.) richieste, il cui accertamento è disciplinato, con particolare riguardo alle società esercenti attività bancaria, dall’articolo 4 della delibera del C.I.C.R. numero 675 del 2011, che a sua volta rinvia al principio contabile internazionale IAS 28.
Sussiste un concerto tra azionisti rilevante ai sensi dell’art. 22 e 24 t.u.b. anche laddove l’accordo tra gli stessi abbia avuto ad oggetto solo l’esercizio del voto in un’assemblea e anche in assenza di un accordo sulla gestione societaria, specie qualora l’assemblea interessata riguardi la nomina dell’organo amministrativo.
L’inibizione all’esercizio dei diritti sociali inerenti una partecipazione superiore al 10% del capitale non autorizzata ai sensi dell’articolo 19 del TUB ed assunta congiuntamente da più paciscenti-concertisti ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis, del TUB ha natura sanzionatoria e pertanto deve colpire pro quota, ossia in modo (proporzionalmente) « eguale » (cit.), tutti i paciscenti e non, invece, seguendo a ritroso nel tempo un criterio cronologico, ossia inibendo per prima quella partecipazione vincolata al patto parasociale che sia stata assunta da ultima e, solo dopo, per la differenza le partecipazioni in precedenza assunte.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)