Rapporto fra amministratori e società e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Le controversie tra una società di capitali ed un suo consigliere d’amministrazione, aventi per oggetto domande di condanna della società al pagamento di somme in thesi dovute per l’esercizio delle funzioni d’ufficio, non sono da considerarsi soggette al rito processuale del lavoro ai sensi dell’articolo 409, comma terzo, del codice di rito civile in quanto (erroneamente) vertenti su un rapporto di lavoro bensì a quello ordinario e – integrando il rapporto fra amministratore e società un « rapporto societario » ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, lettera a), del decreto legislativo 168 del 2003 – nella ripartizione tra funzioni interne del Tribunale, è da considerarsi quale giudice da adire la sezione specializzata in materia di impresa, di cui al decreto medesimo.
Ciò anche in ragione del principio di immedesimazione organica dell’organo amministrativo che, in quanto funzionale alla vita della società, serve ad assicurarne l’efficiente agire sociale e non è pertanto assimilabile ad un contratto d’opera, di mandato né ad un rapporto connotato da (para)subordinazione.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)