Traslazione in sede penale dell’azione di responsabilità ex art. 206 l. fall.: effetti estintivi
Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale regolato dall’art. 75 c.p.p. determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché l’eventuale estinzione è rilevabile anche d’ufficio.
Dunque ex art. 75 co. 1° c.p.p. per cui l’azione civile anteriormente proposta avanti alla Sezione specializzata del Tribunale deve intendersi ipso iure trasferita in sede penale è applicabile all’ipotesi in cui vi sia stata, in seguito all’instaurazione del processo civile, costituzione di parte civile della liquidatela coatta di società fiduciaria e della domanda così proposta al giudice penale di risarcimento di tutti i danni (anche non patrimoniali) derivanti dagli illeciti dedotti.
L’effetto traslativo (ed estintivo del processo in sede civile) che la costituzione di parte civile della liquidatela coatta ha comportato nel parallelo procedimento penale – per l’evidente scopo normativo di evitare il contrasto di giudicati fra giudice civile e penale sulla medesima domanda risarcitoria e la sua già evidenziata natura di vicenda riconducibile al genus della litispendenza – non produce tuttavia anche l’inefficacia del sequestro conservativo concesso ante causam, trattandosi di fattispecie estintiva speciale non cagionata da inattività della parte e come tale non sussumibile nella previsione di cui all’art. 669-novies co. 1° c.p.c.11.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)