Sopravvivenza dei diritti di informazione e consultazione del socio non amministratore
Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società, nel termine di prescrizione.
Il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di consultare anche i documenti pregressi alla gestione, se questi documenti hanno rilevanza per il periodo in cui lo stesso era socio non amministratore.
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Stefano Giannone Codiglione
Laurea con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Visiting student presso l’University College London. Master in Diritto e Impresa. Abilitazione all’esercizio della professione forense...(continua)