Format televisivo: oggetto e requisiti della tutela autorale
Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La tutela come opera dell’ingegno del format televisivo è stata riconosciuta purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.
Oggetto della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno non è la scelta dell’avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione – attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi – che sulla base ed in relazione ad esso l’autore compie.
La protezione del format come opera dell’ingegno presuppone l’esistenza di un livello minimo di compiutezza espressiva rispetto alle idee racchiuse nello schema; non può parlarsi di compiutezza espressiva ove l’opera contenga una enunciazione schematica di successive idee embrionali che danno luogo soltanto a una generica indicazione dei temi da svolgere.
In assenza di una definizione normativa del concetto di format, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.
La determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, non essendovi alcuna presunzione di onerosità, nemmeno juris tantum e non potendosi escludere che la gratuità delle prestazioni sia in qualche modo giustificata dal fatto che il prestatore d’opera professionale possa trarre dalla sua prestazione notevoli benefici in termini di visibilità e di ritorno pubblicitario anche della sua immagine professionale.
L’azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)