Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
E’ noto, infatti, che il capitale sociale è indisponibile e che tale connotato ne costituisce aspetto saliente ed inderogabile, finendo per caratterizzare a sua volta innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali, quali, ad esempio, oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, oltre ai casi e alla disciplina della riduzione del capitale, oltre alla disciplina della distribuzione degli utili e della postergazione dei finanziamenti soci, oltre alla disciplina della distribuzione del residuo attivo della liquidazione – istituti tutti che presuppongono i caratteri di effettività ed indisponibilità del capitale sociale – il precetto, la cui effettività è tutt’ora garantita da sanzione penale, costituito dal divieto di restituzione di conferimenti previsto dall’art. 2626 c.c.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)