Responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i crediti non soddisfatti della società scissa
La limitazione, ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al “valore contabile” del patrimonio trasferito, ma al “valore rettificato” di tale patrimonio, attribuendo alle attività valori correnti e non storici.