Il risarcimento del danno secondo il criterio dello sbilancio fallimentare
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. fall., il danno risarcibile può essere determinato nella misura dello sbilancio fallimentare a condizione che sussistano i requisiti della liquidazione equitativa e sempreché tale quantificazione sia coerente con le circostanze concrete, fermo l’onere del curatore di individuare le ragioni che non hanno consentito di accertare gli specifici effetti dannosi.
La mancata consegna delle scritture contabili al curatore della S.r.l. fallita ascrivibile all’amministratore non basta a giustificare la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo patrimoniale accertati in sede fallimentare.
L’obbligo risarcitorio degli amministratori rappresenta sempre un debito di valore, indipendentemente dalla fonte, contrattuale o extracontrattuale, e anche qualora il danno cagionato consista nella perdita di una somma di denaro.
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Paola Merli
Dottoranda all'Università degli Studi di Bergamo.(continua)