Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire il dedotto ed il deducibile (ed assumendo quindi, se del caso, rilevanza l’assenza di specifiche limitazioni ai suoi effetti; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 690 del 14/1/2005, ribadita recentissimamente da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23482 del 9/10/2017).