Le scelte di gestione impreditoriale degli amministratori di società non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità promosso dalla società per mala gestio
Le scelte di gestione imprenditoriale, imponendo una valutazione di opportunità e convenienza, attengono all’ambito di discrezionalità dell’organo amministrativo e non possono costituire oggetto di giudizio da parte del giudice, laddove gli elementi che invece possono essere valutati nel giudizio di responsabilità sono esclusivamente rappresentativi delle modalità con le quali la decisione è stata adottata dal punto di vista procedurale (verifiche, pareri, informazioni preventive normalmente richieste per un determinato tipo di scelta in un determinato contesto).
Il vizio del conflitto di interessi ricorre, anche in materia di responsabilità degli amministratori di società, quando la condotta da questi posta in essere è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, e non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore (o relativi ad altre cariche sociali) delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori i due soggetti: accertamento, dunque, che comporta la valutazione dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro.
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Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)