Conseguenze della mancata autorizzazione ex art. 19, comma 1, TUB
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Il conferimento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso ed il versamento deve essere inteso come obbligo del sottoscrittore e non come fatto attinente alla fase formativa del negozio.
Nel caso di acquisto di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole su una banca o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle quote o delle azioni già possedute, la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ex art. 19, comma 1, TUB non può ritenersi un requisito che osti al perfezionamento dell’acquisto della partecipazione, influendo l’eventuale mancanza della stessa esclusivamente sull’esercizio dei diritti sociali.
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Anna Guadagnin
AvvocatoNel 2015 ha conseguito l'abilitazione alla professione forense e dal 2017 esercita la professione presso lo Studio Legale Associato BM&A, dedicandosi al diritto commerciale, concorsuale, civile e finanziario. Nel...(continua)