La tutela autoriale del design industriale: rielaborazione, carattere creativo e valore artistico
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell’aver depurato il motivo decorativo principale – che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 – da alcuni elementi figurativi tipici di quell’epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo – quale potrebbe essere l’organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale – qualora l’attività posta in essere dall’autoresi limiti ad un’operazione “di sottrazione”, priva di alcun collegamento soggettivo o originale con l’autore ovvero sia ispirata in forma meccanica da mere esigenze di marketing.
La pressochè fedele riproduzione di un originale modello classico, con differenze di mero dettaglio, senza alcuna rivisitazione creativa dell’opera originale non è un’attività idonea ad attribuire valore artistico ad un bene.
Il riconoscimento del valore artistico implica il consolidamento del relativo apprezzamento presso la collettività ed in particolare presso ambienti non immediatamente coinvolti nella commercializzazione e nell’acquisto del prodotto, concretandosi tale apprezzamento in un giudizio storicizzato, che si stacca dalla concreta destinazione d’uso del design industriale.
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Alice Garlisi
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano nel 2016, con una tesi in diritto della proprietà intellettuale. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il foro di Milano. Si occupa di proprietà...(continua)