Delibera di approvazione del bilancio di esercizio di s.r.l.: cause di (supposta) invalidità e diritto di informazione del socio
Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea.
La deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio di una società, adottata dall’assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale.
La parte che impugni la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, lamentando che il “documento contabile” è stato redatto senza l’osservanza dei precetti fondamentali di cui all’art. 2423, II co., c.c., ha l’onere di indicare esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme o dei principi legali vigenti al riguardo, di enunciare specificamente in che cosa il lamentato difetto consista e, soprattutto, di fornire elementi da cui inferire la rilevanza della omissione o violazione lamentata e l’incidenza della stessa sulla funzione informativa assolta dal bilancio.