Omessa comunicazione dell’evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. e conseguenze sul giudizio pendente.
L’omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all’art. 300 c.p.c. dell’evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità della parte costituita è irrilevante nella fase processuale in cui esso si è verificato. Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità della sentenza eventualmente pronunciata nei confronti della parte estinta.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’omessa comunicazione ai sensi dell’art. 300 c.p.c. dell’estinzione della convenuta opposta – attrice sostanziale a seguito di cancellazione di questa dal registro delle imprese, determina la stabilizzazione della posizione giuridica della convenuta rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase di primo grado del presente giudizio. Conseguentemente, la contestazione in merito alla carenza sopravvenuta di legittimazione della convenuta opposta – attrice sostanziale, svolta nel giudizio di opposizione dalla attrice opponente – convenuta sostanziale, deve essere rigettata poiché infondata.
In base ai principi in tema di ripartizione dell’onere della prova nell’àmbito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla convenuta opposta – attrice sostanziale dare la prova del titolo a fondamento della propria richiesta. Qualora la convenuta opposta non dimostri il contenuto degli accordi relativi alle condizioni di pagamento del prezzo di cessione del credito su cui il decreto ingiuntivo opposto si fonda, e nemmeno offra mezzi istruttori idonei a provare il contenuto del proprio credito, si verifica una mancanza di prova circa le condizioni di pagamento del credito azionato che rende impossibile verificare l’esigibilità dello stesso, con la conseguenza che l’opposizione deve trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto essere revocato.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Edoardo Badiali
Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)