Efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica scambiati tra creditore sociale e socio accomandante
Non si configura cessione della propria quota sociale, acquisita con un versamento a titolo di conferimento alla neo costituita Sas, se il cedente non ha mai assunto la qualità di socio; si tratterà piuttosto di una richiesta di rimborso del finanziamento erogato da un terzo alla società.
I messaggi di posta elettronica scambiati tra il terzo creditore della S.a.s. e un socio accomandante, in mancanza di contestazioni sulla riferibilità e sulla ricezione delle mail, nonché sulla loro autenticità quanto all’estrinseco e alla loro materialità, costituiscono prova sufficiente della conclusione di un accordo tra il creditore sociale e il socio accomandante, avente ad oggetto l’assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligazione di restituire un finanziamento fatto alla società.
Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l’art. 1, comma 1, lett. p), del D.lgs n. 82 del 2005 (“documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”), riproducendo nella sostanza, quella già contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 445 del 2000. Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, l’art. 21 del medesimo D.lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. (Cass. n. 5523/2018).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)