Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.
Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci.
Nel giudizio ex art. 2287 c.c. il sindacato del giudice ha ad oggetto la sussistenza dei fatti contestati al socio escluso e la verifica della loro corrispondenza alle ipotesi di legge ex art. 2286 c.c. o per statuto di esclusione del socio, ivi inclusa la valutazione della gravità dell’inadempimento e dell’incidenza della condotta del socio sul rapporto sociale; la società, anche se convenuta, deve fornire la prova del fatto legittimante l’esclusione, in difetto la decisione di esclusione del socio è illegittima perché immotivata e senza causa.
Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto “ad adiuvandum” è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento. (Cfr. Cass. n. 11670/2018)
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)