18 Maggio 2018

Termine di efficacia del recesso del socio di società cooperativa

L’organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo formalmente esaminare la dichiarazione di recesso ma anche deliberare in proposito e comunicare la propria decisione al socio.

Il recesso del socio deve essere qualificato come atto unilaterale di manifestazione della volontà negoziale, che non richiede una accettazione, in senso contrattuale, seppure può essere legittimamente subordinato dalla legge o dallo statuto a determinate condizioni, tra cui l’autorizzazione dell’organo amministrativo o della assemblea dei soci che ne riscontri i presupposti, escludendo tuttavia che la necessaria verifica dei presupposti possa trasmodare in arbitrio e tradursi nel rifiuto di provvedere o in una condotta ostruzionistica, volta a vanificare i diritti del socio recedente. E’, quindi, legittima l’applicazione dell’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, il che conferma la piena legittimità della tesi secondo cui il recesso, quando esercitato in presenza dei presupposti, spiega necessariamente effetto al 60° giorno, in adesione alla previsione di legge.

 

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Chiara Bocchi

Chiara Bocchi

Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)

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