Sulla revoca cautelare dell’amministratore: la persistenza del periculum
Nel procedimento cautelare non è revocabile dall’incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l’amministratore che al momento di presentazione dell’istanza cautelare non sia più in una posizione tale da poter gestire il patrimonio sociale in modo discrezionale o secondo i propri interessi.
Nella valutazione sulla (in)esistenza del periculum in concreto rilevano: la composizione del consiglio di amministrazione e le persone degli altri consiglieri (che hanno il compito e il dovere di vigilare sull’esercizio delle funzioni delegate all’amministratore convenuto), nonché il contenuto delle delega dell’amministratore convenuto e l’esistenza di un revisore legale dei conti; elementi che complessivamente devono essere in grado di impedire la reiterazione dei comportamenti dannosi per la società ad opera dell’amministratore nei confronti del quale è proposto il provvedimento di revoca.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)