Cancellazione d’ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c.
L’art. 2490, ultimo comma, c.c., in base al quale la società di capitali in liquidazione che non abbia depositato per tre anni consecutivi i bilanci della fase liquidatoria “è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese”, non ha carattere sanzionatorio. La diposizione si limita a introdurre una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria – e, quindi, di necessità di cancellazione dell’ente con conseguente sua estinzione – nel caso di carenza dei relativi adempimenti tipici rappresentati dal deposito dei bilanci annuali.
Ne consegue che la norma non determina alcun effetto “automatico” di estinzione dell’ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito di bilanci, né tantomeno legittima i terzi ad opporre alla società tale intervenuta estinzione, presupponendo invece l’espletamento di un apposito procedimento, al compimento del quale il Conservatore provvederà a richiedere al Giudice del registro la cancellazione della società, solo laddove non siano emersi elementi ostativi a tale cancellazione nel senso della prosecuzione medio tempore dell’attività liquidatoria.