10 Ottobre 2018

Rapporti tra l’oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali e di crediti verso la società, andamento economico dell’attività di impresa e clausole di garanzia (o presupposizione)

Va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo alla curatela che, pur essendo già in possesso di un valido titolo stragiudiziale ex art. 474, n. 3, c.p.c, ha richiesto ed ottenuto un secondo titolo esecutivo.

Infatti, l’ordinamento riconosce al creditore, che pure ha la possibilità di porre in esecuzione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, la facoltà di procurarsi un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività, al fine di assicurare «basi più solide alla successiva azione esecutiva, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore» (Cass. Civ., Sez. I, 10.10.2013, n. 23083) ed ottenere, in tal modo, un titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio – e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.

Il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.

Alla stessa conclusione deve giungersi nell’ipotesi di cessione al valore nominale di un credito vantato verso la società in virtù di precedente finanziamento da parte di un socio, atteso che l’obbligo di corresponsione del corrispettivo derivante dalla cessione è del tutto indipendente dall’andamento economico patrimoniale della società.

Nel caso in cui una scrittura privata autenticata o un atto pubblico di cessione di partecipazioni sociali statuisca che (i) il corrispettivo andrà corrisposto entro una certa data, che (ii) per effetto della cessione verrà trasferito «ogni diritto ed obbligo spettante alla cedente nei confronti della società» e che, infine, (iii) le parti non hanno inteso «regolamentare con alcuna clausola di garanzia (legale, patrimoniale, reddituale e quant’altro) alcuno specifico aspetto relativo al patrimonio sociale», le chiare e lineari pattuizioni contenute nell’atto sottoscritto davanti a un notaio impediscono di configurare la sussistenza di alcuna condizione implicita (cd. presupposizione) idonea a privare di efficacia all’accordo.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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