L’inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere una responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. in capo all’amministratore
Ai sensi dell’art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell’amministratore stesso. L’elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell’amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest’ultimo avrà diritto al risarcimento ove sia stato direttamente danneggiato dalla condotta di membri dell’organo di gestione di una s.r.l. Ne discende che l’inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere tale genere di responsabilità, la cui natura extracontrattuale è uniformemente riconosciuta, richiedendosi invece la prova di fatti illeciti direttamente imputabili ai membri dell’organo amministrativo.
In merito all’invocato danno subito dal terzo creditore di una s.r.l., derivante dalle promesse e rassicurazioni di un soggetto, in realtà privo della qualità di amministratore, sulle intenzioni della società di adempiere al proprio debito, poi mai onorato, non sorge né la responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., che si riferisce agli amministratori di s.p.a., né quella di cui all’art. 2394 c.c. – la cui applicabilità in via analogica alle s.r.l. è peraltro controversa – sussistente solo nel caso in cui il danno si manifesti, in prima battuta, sull’integrità del patrimonio sociale.
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Fabio Clarizio
Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli...(continua)