Danno da investimento disinformato e legittimazione attiva ad agire per il risarcimento in capo alla società e non ai soci
La domanda attorea proposta da un fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo, tale per cui a quest’ultimo deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione della procura.
Il c.d. danno da investimento disinformato si verifica esclusivamente in capo alla società che ha effettuato l’investimento, e non in capo ai soci, i quali subiscono solamente un danno riflesso, come tale non risarcibile, a pena di una duplicazione di risarcimenti, secondo la disciplina societaria che legittima i soci e i terzi ad azioni risarcitorie individuali nei confronti degli amministratori solo in riferimento a pregiudizi subiti “direttamente” in dipendenza degli atti colposi o dolosi di questi ultimi.
La natura di “mero veicolo” di una società costituita per il lancio di un’OPA su altra società non vale di per sé ad escluderne la soggettività giuridica quale soggettività distinta da quella dei propri soci; la quale soggettività comporta che il preteso danno da investimento disinformato si produca esclusivamente in capo alla società “veicolo”.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)