Non equipollenza delle formalità di avvio del procedimento di negoziazione assistita (di cui al D.L. n. 132/2014) e del procedimento di mediazione (di cui al D.Lgs. n. 28/2010) ai fini del rispetto delle condizioni di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie – che ricade nella previsione degli articoli 2-3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n. 162/2014 – nel termine assegnato dal giudice istruttore non è stato dato avvio alla procedura di negoziazione assistita, bensì comunicato l’invito a presenziare a un incontro avanti a un mediatore, ai sensi del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28. Ritiene il collegio che, ai fine della verifica del rispetto della condizione di procedibilità della domanda, non possano considerarsi equipollenti le formalità di avvio dei diversi procedimenti sopra menzionati, dovendosi ritenere l’art. 3.1 del D.L. n. 132/2014 norma di stretta interpretazione, siccome condizionante l’accesso alla tutela giurisdizionale, e come tale non tollerante letture estensive quali quelle illustrate dalla attrice nel senso della equivalenza del procedimento di negoziazione assistita e del procedimento di mediazione: equivalenza che, ove fosse ritenuta ammissibile, renderebbe di per sé incerto lo stesso perimetro della condizione di procedibilità.