Doveri informativi delle parti nell’ambito di contratti di cessione di azienda con clausola di riservato dominio
Nell’ambito della autonomia contrattuale delle parti, è pacifica la facoltà delle stesse di modificare, il contenuto dei propri accordi, per i quali non sia prescritta la forma scritta ad substantiam.
L’omissione di informazioni relative all’inadempimento rispetto al pagamento di alcune rate del prezzo di cessione di una res, è rilevante nei casi di clausola di riservato dominio, in forza della quale l’inadempimento della cessionaria determini la risoluzione del contratto ed il riconoscimento in capo al dante causa della titolarità del diritto di proprietà sull’azienda. Date le conseguenze rilevanti sia in relazione all’ottenimento del consenso da parte del titolare della riserva, sia in ordine alla possibilità per l’attrice di conseguire il trasferimento della proprietà, la mancata informazione in merito alla situazione dei pagamenti nonché il mancato controllo al riguardo comporta profili di responsabilità.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.
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Alice Garlisi
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano nel 2016, con una tesi in diritto della proprietà intellettuale. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il foro di Milano. Si occupa di proprietà...(continua)