Violazione del mandato in rem propriam a vendere quote di s.r.l. gravate da usufrutto
Alla violazione da parte del mandante dell’impegno assunto anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam) può conseguire esclusivamente la tutela risarcitoria e non anche la nullità del negozio compiuto per contrarietà all’art. 1723, secondo comma, c.c. Tale disposizione non può considerarsi norma imperativa in quanto né è norma inderogabile espressione di interessi superiori a quelli delle parti, né la sua applicazione è imposta da interessi pubblici o prescinde in maniera assoluta dalla volontà dei singoli contraenti.
Gli atti posti in essere dal mandante in senso non compatibile con il mandato – nel caso di specie la costituzione di usufrutto su quote di s.r.l. oggetto di procura speciale irrevocabile a vendere le quote – rimangono dunque validi, e fanno sorgere in capo al mandatario il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)