Azione di risoluzione del contratto, prova del pagamento e simulazione relativa
In caso di simulazione relativa circa l’oggetto del contratto, la parte che lamenti il mancato pagamento del prezzo di compravendita e agisca per la risoluzione ha l’onere di avanzare contestualmente anche la domanda di accertamento dell’avvenuta simulazione; mancando tale domanda, gli sono opponibili ai fini della risoluzione per inadempimento tutte le prestazioni effettuate in osservanza del contratto dissimulato.
(Nel caso di specie, le parti avevano dichiarato nell’atto di compravendita di azienda un prezzo inferiore a quello effettivamente concordato. Il creditore ha lamentato l’inadempimento del negozio simulato, chiedendone la risoluzione e ottenendo un’ordinanza favorevole in sede cautelare; pronuncia ribaltata in sede di reclamo, avendo il Collegio valorizzato il dato – emerso dall’istruttoria sommaria – secondo cui il debitore, adempiendo al negozio dissimulato, aveva in realtà già pagato una cifra perfino superiore a quella risultante dall’atto sottoscritto).
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Luigi Garofalo
Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)