Riconoscimento in sede cautelare del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l. e applicazione dell’astreinte
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d’urgenza l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l’accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio – ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio – devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell’avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati.
Di fronte alla richiesta del socio di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c., il comportamento non collaborativo della società giustifica l’adozione del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c., con il quale viene determinata la somma di danaro dovuta dalla società per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
L’istituto dell’astreinte si applica anche ai procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina relativa ai mezzi di coercizione indiretta in genere, compresi dunque quelli accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, e pertanto applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., come tali suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito, come disposto dall’art. 669 octies, co. 6 c.p.c.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)