8 Agosto 2019

Inammissibilità, per mancanza di sussidiarietà, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la sospensione degli effetti di una delibera di s.r.l. di aumento di capitale

Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c.
Nei giudizi che hanno a oggetto l’impugnazione di delibere assunte da organi societari unico legittimato passivo, in base al principio di immedesimazione organica, è la società i cui organi hanno adottato le decisioni contestate e non invece i singoli soggetti partecipanti all’organo, sicché non è ammissibile la richiesta di nomina di un curatore speciale che si surroghi al rappresentante legale della società al fine di impugnare un provvedimento giurisdizionale reso nell’ambito di un giudizio di cui la società è stata parte.

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