Illegittimità e conseguente sospensione della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico di s.r.l.
La delibera di immediata sostituzione assembleare dell’organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà del legislatore, di dettare una specifica disciplina transitoria volta a salvaguardare il principio della inamovibilità dei sindaci durante il loro mandato, a garanzia dell’indipendenza dello stesso organo di controllo, sia con la stessa disciplina generale posta a presidio di tale indipendenza, contenuta nell’art. 2400 c.c. e prevedente che la revoca dei sindaci, ammessa solo per giusta causa, acquisti efficacia solo previa approvazione del tribunale.
La violazione del principio di inamovibilità dei sindaci realizzata con tale delibera appare di per sè in contrasto con l’interesse sociale al corretto equilibrio tra l’organo di controllo e gli altri organi sociali, minando in radice l’intero assetto della funzione di controllo, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa l’idoneità o meno del nuovo incaricato di tale funzione. Il permanere in carica di un sindaco invalidamente nominato risulta comunque vicenda complessivamente pregiudizievole per l’ordinato svolgimento della gestione sociale, in particolare suscettibile di riverberarsi sulla validità di atti cardine quali l’approvazione del bilancio.
Una tale delibera risulta in sostanza elusiva della disciplina legale, giungendo a una sostituzione a incarico ancora in corso dei componenti dell’organo di controllo non legittimata dalle modifiche normative ed anzi esclusa dalla norma transitoria e, comunque, priva del requisito di efficacia della approvazione del tribunale. La valutazione dei contrapposti interessi cautelari demandata al tribunale dall’art. 2378 c.c. non può che risolversi nel senso dell’interesse della stessa società alla sospensione di una delibera affetta da tale genere di invalidità, alla sospensione non ostando la intervenuta accettazione dell’incarico e la iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e non essendo inoltre demandata all’organo giurisdizionale la valutazione relativa agli effetti della sospensione, che dovrà in primis essere condotta dagli organi sociali.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)