Azione di responsabilità dell’amministratore, presupposti per la liquidazione equitativa del danno
Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un danno comunque provato nell’ an dall’ attrice; pertanto, il criterio equitativo del risarcimento del danno non può applicarsi qualora l’asserito danneggiato, in riferimento a danni puntualmente quantificabili, lo invochi per colmare la propria lacuna probatoria.
La delibera societaria autorizzativa dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non costituisce un presupposto processuale ovvero non deve preesistere all’introduzione del giudizio ma, trattandosi di una condizione dell’azione, può sopravvenire al medesimo ed essere prodotta agli atti fino al momento della precisazione delle conclusioni. In ogni caso, deve costituire espressa manifestazione della volontà della società ad autorizzare l’azione giudiziaria nei confronti dell’amministratore e la sua mancanza può essere rilevata anche d’ufficio da parte del giudice.
Qualora venga contestata all’amministratore l’inerzia nella riscossione dei pagamenti, l’accoglimento di siffatta domanda risarcitoria suppone, per ciascun cliente, l’allegazione e la prova, da parte dell’attore, nello specifico delle seguenti circostanze: 1) che il credito è inesigibile; 2) che qualora l’amministratore si fosse adoperato tempestivamente, in un determinato modo e in un determinato momento nel corso della sua carica, il cliente avrebbe pagato ovvero il credito sarebbe stato comunque recuperato.
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Leonardo Angelastri
Avvocato specializzato in diritto societario, concorsuale e ip.(continua)