Il presupposto per l’operatività della postergazione di un preteso finanziamento è una adeguata allegazione e documentazione dello stato di crisi della società
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del socio e amministratore unico di una s.r.l. contro la stessa s.r.l. per un credito riconosciuto nel bilancio ordinario di due esercizi sociali consecutivi, opera la compensazione nella misura del controcredito vantato dalla opponente per i costi sopportati per titoli inerenti l’immobile occupato dal socio. Deve invece ritenersi infondata l’eccezione di postergazione del credito effettuato dal socio e sollevata dalla s.r.l. in ragione del fatto che l’attrice non ha né allegato né documentato il presupposto di postergazione rappresentato dalla situazione di crisi della società nelle date di erogazione del preteso finanziamento.