Nullità della clausola compromissoria, poteri del curatore speciale, allegazione degli elementi costitutivi della domanda e responsabilità dell’amministratore di fatto
La clausola compromissoria contenuta nello statuto che non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, anche ove si tratti di arbitrato irrituale, dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 anche se stipulata anteriormente, per contrarietà ad una norma imperativa sopravvenuta [principio di diritto espresso in un caso di responsabilità di amministratori nei confronti di una S.r.l.].
Il curatore speciale ex art. 78 c.p.c., a seguito della nomina del Tribunale ha sì il potere di rappresentare in giudizio la società alla stessa stregua del legale rappresentante, ma non ha anche il potere di sostituirsi alla volontà dell’assemblea dei soci, unico soggetto (anche a seguito della nomina del curatore speciale) autorizzato ad esercitare nell’interesse (ovvero a nome) della società l’azione sociale di responsabilità contro un amministratore. Pertanto, la società a responsabilità limitata partecipa al giudizio di responsabilità nei confronti dei propri amministratori per mezzo di un curatore speciale; tuttavia, quest’ultimo non è legittimato ad esperire l’azione di responsabilità in nome e per conto della società in mancanza di una deliberazione assembleare.
La specificazione del tipo di danno patito in un giudizio risarcitorio deve avvenire al più tardi in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto tale specificazione è in realtà finalizzata all’individuazione dell’oggetto della domanda attrice tramite la descrizione dei suoi elementi costitutivi ovvero – in altre parole – tramite la compiuta allegazione della causa petendi e del petitum, che poi avrebbe dovuto essere oggetto delle richieste di prova contenute nella seconda memoria istruttoria.
Pertanto, l’allegazione degli elementi costitutivi della domanda contenuta per la prima volta nella seconda memoria deve essere considerata tardiva perché intervenuta allorquando i termini preclusivi di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., era già irrimediabilmente decorsi, con conseguente decadenza dal potere di integrarli successivamente in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 5.
Sull’amministratore (anche di fatto) grava un onere di controllo e diligenza anche sull’operato degli altri amministratori [Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione di tale onere e ha dunque condannato l’amministratore convenuto in giudizio].
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)