Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c.
Il socio superstite di S.n.c. che del tutto indebitamente nel prospetto relativo agli adempimenti fiscali abbia indicato quale socio percipiente gli utili emergenti dal conto economico, oltre a sé medesimo, il socio defunto nel medesimo anno, dovrà essere condannato, nella sua qualità di socio amministratore, a risarcire agli eredi del socio scomparso gli importi loro richiesti dagli enti impositori, a nulla rilevando la gestione della pratica fiscale da parte del commercialista consulente della S.n.c. e la mancanza di precise indicazioni da parte degli eredi. Ciò in quanto, da un lato gli errori del professionista non scriminano la responsabilità del socio amministratore, ma semmai possono dar luogo ad azioni nei confronti del professionista per negligenza professionale; dall’altro nessun onere di comunicazione può essere addossato agli eredi del socio defunto nei confronti del socio superstite (o del suo consulente), posto che la disciplina legale prevede che ogni iniziativa circa la continuazione o meno della società con gli eredi del socio defunto spetti non già a costoro, ma ai soci superstiti.
Dato il carattere paritetico della partecipazione, il maggior prelievo di “acconto utili” da parte di un socio rappresenta un’appropriazione di somme di pertinenza dell’ente che può trovare giustificazione solo in una prospettiva di conguaglio finale in fase liquidatoria o, in fase di liquidazione della quota del socio percettore delle maggiori somme. Ne consegue che, nella specie, il ragionamento valutativo della quota di pertinenza degli eredi del socio scomparso deve tener conto della differenza a favore di tale socio nei prelievi durante la vita della società, differenza che va imputata a scomputo della liquidazione della sua quota.
E’ nulla in quanto in contrasto con la disciplina ex art. 34, co. 2, d.lgs. n.5/2003, la clausola arbitrale che prevede il conferimento del potere di nomina di due arbitri a soggetti non estranei alla società.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)