Alcune questioni in materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere proposta direttamente anche dalla società.
In tal senso, l’art. 2476 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale, regime che consente alla società che agisce per il risarcimento del danno di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’esatto adempimento (Cass. 16952/2016). Tale ripartizione dell’onere probatorio, tuttavia, comporta la necessità di specifiche allegazioni da parte dell’attore, che deve individuare con precisione i doveri violati e la loro fonte, soprattutto se pattizia.
All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità; conseguentemente, il relativo giudizio “non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica” (Cass. 3409/2013).
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)