“Controllo indiretto” e presupposti dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le s.r.l.
Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato.
Il contenuto concreto, e dunque l’oggetto, della delibera di non procedere alla nomina dell’organo di controllo, in contrasto con una norma inderogabile, indisponibile, posta a tutela di interessi che trascendono quelli dei singoli soci – cioè quella di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. -, è illecito, talché la delibera deve essere dichiarata nulla.