Decadenza del sindaco per sopravvenuta mancanza di indipendenza e potere di nomina giudiziaria
Il sindaco unico di società a responsabilità limitata, con conferimento dell’incarico anche per la revisione legale dei conti della società, versa nella causa di decadenza per assenza di indipendenza ex art. 2399, c. 1, lett. c, c.c. (così come integrata dalle linee guida sulle norme di comportamento per sindaci di società non quotate elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) allorché l’associazione professionale, di cui il sindaco sia il dominus, intrattenga con la società revisionata un rapporto di consulenza fiscale e contabile, ricorrendo in casi simili, fra gli altri, il rischio del c.d. auto-riesame per il sindaco-revisore rispetto ai documenti contabili redatti con la consulenza della propria associazione professionale.
Le cause di decadenza dei sindaci operano di diritto e l’eventuale deliberazione dell’organo che prenda atto dell’intervenuta decadenza ha effetti solamente dichiarativi e non costitutivi, risultando invece del tutto non richiesto alcun provvedimento giudiziario di accertamento.
Il potere di nomina giudiziaria del sindaco ex art. 2477, c. 5, c.c. è da ritenersi sussistente, per analogia, anche nel caso in cui la società a responsabilità limitata sia tenuta alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo e questo decada per una sopravvenuta causa di ineleggibilità, senza conseguente nomina assembleare.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)