Applicabilità del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ad attività di promozione e marketing innovative e concorrenza sleale confusoria. Il caso Trenitalia/Italo
L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007,
applicabile solo ove l’attività in esame abbia a oggetto la comparazione di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei beni e servizi concorrenti (nel caso di specie – trasporto ferroviario – gli elementi riconosciuti caratterizzanti in tal senso sono solo l’orario di partenza e arrivo nonché il prezzo del biglietto, risultando invece altri aspetti difficilmente comparabili secondo un metro oggettivo).
Non costituisce attività concorrenziale illecita per violazione dei principi della correttezza professionale, la condotta innovativa di una impresa che altera il quadro in cui si svolge la competizione introducendo nuove forme di comunicazione o tecniche innovative di marketing, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dell’autodeterminazione del soggetto destinatario di tale comunicazione, restando comunque vietato effettuare turbative nei confronti di attività, promozionali o di assistenza alla clientela, già avviate da un concorrente (nel caso di specie, si è trattato dell’attività promozionale in stazione mediante approccio diretto a potenziali clienti).
Non ha carattere confusorio, dunque illecito, l’offerta commerciale operata da un concorrente che si rappresenta a utenti potenzialmente interessati esponendo i segni distintivi che lo contraddistinguono come operatore dipendente da impresa altra e diversa dai competitor (nel caso di specie si è trattato dell’attività di promozione e assistenza all’acquisto da biglietterie self service effettuata da soggetti che indossavano divise ben distinguibili da quelle indossate dagli operatori concorrenti grazie alla riproduzione sulle proprie divise di marchi diversi da quelli dell’impresa concorrente, peraltro coincidenti con quelli riprodotti sulle rispettive biglietterie automatiche).
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Alessio Baldi
Avvocato e Cultore della materia di "Diritto e gestione dei dati personali e delle biotecnologie" presso l’Università Europea di Roma. Vice-presidente della Camera Civile di Pistoia aderente UNCC e co-fondatore di...(continua)