Dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare
Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei.
La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori sociali, di cui all’art. 2949, 2° comma, cod. civ., inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali; quindi è necessario collegare il decorso del termine non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità, ovvero al momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma al momento in cui è oggettivamente emersa l’insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe in concreto individuarsi prima o anche dopo della dichiarazione di fallimento, ma che, per presunzione semplice, viene identificato con quest’ultimo.
Poiché sono gli amministratori, convenuti in giudizio a seguito dell’esperimento dell’azione di responsabilità dei creditori, ad avere interesse a far decorrere il prima possibile il termine prescrizionale quinquennale, è onere di costoro provare, in base a conferente allegazione e con riferimento a specifici elementi di fatto, che l’insufficienza del patrimonio sociale, oggettivamente conoscibile dai relativi creditori, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento.
Le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 cod. civ.), non sono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell’amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l’esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società o dal ceto creditorio in conseguenza della condotta dell’organo amministrativo.
Costituisce causa di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori il pagamento preferenziale effettuato in una situazione di dissesto che possa provocare una riduzione del patrimonio sociale, dovendosi considerare la destinazione di quest’ultimo alla garanzia dei creditori nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale.
Ai fini della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto va accertato, come elemento imprescindibile, il carattere non occasionale dell’ingerenza nella gestione da parte del presunto amministratore di fatto, che pertanto non può essere limitata al compimento episodico ed occasionale di singoli atti eterogenei fra loro.
8 marzo 2019
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Giuseppe Colombo
AvvocatoGiuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)