Manifesta erroneità nella determinazione dell’esperto del valore di liquidazione da recesso
Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cod. civ. operato dall’art. 2473, terzo comma, cod. civ. deve essere inteso nel senso che la valutazione di erroneità della determinazione del valore delle partecipazioni da parte dell’esperto nominato dal tribunale deve essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all’operato dell’esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Così anche il carattere manifesto dell’erroneità della valutazione deve essere rapportato alla evidenza dell’errore rispetto alle conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze.
Nel caso di specie, la domanda ex art. 1349 cod. civ. della società attrice – fondata sull’asserito carattere manifestamente iniquo ed erroneo della determinazione effettuata dall’esperto in quanto basata sul solo metodo patrimoniale semplice (non affiancato da riscontri reddituali) senza tenere conto dell’avviamento negativo – viene accolta dal Tribunale adito, con rideterminazione del valore delle quote di partecipazione dei soci convenuti receduti quale pari a zero, come indicato dal CTU nominato in causa, e conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti.