Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto sul contratto presupposto
Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo con i relativi effetti preclusivi sia il dedotto che il deducibile.
In mancanza di opposizione (o quando il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto), il decreto ingiuntivo acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito azionato dal ricorrente e integra al riguardo giudicato esterno rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, alla sola condizione che i suoi fatti costitutivi emergano da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito [nella specie, il Tribunale di Milano non ha accolto la domanda di una società di nullità ex art. 2475-ter c.c. di un contratto concluso da un ex-amministratore avente ad oggetto uno scooter perché l’ex-amministratore aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo che obbligava la società a restituirgli lo scooter e la società non aveva opposto tale decreto ingiuntivo].
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)