Indebita restituzione di un finanziamento soci rinunciato
E’ invalida per contrarietà a norme imperative dettate per il funzionamento delle società di capitali la pattuizione, intervenuta tra cedente e cessionario, con la quale si prevede che parte del corrispettivo dovuto per la cessione dell’intera partecipazione in una società di capitali unipersonale sia rappresentato dalla restituzione di un finanziamento del socio cedente rinunciato e conseguentemente riqualificato come versamento in conto capitale tra le riserve del patrimonio netto della stessa società il cui capitale è oggetto di cessione. Dell’indebita restituzione di frazione indisponibile del patrimonio netto della società suddetta risponde il suo ex amministratore nonché il suo ex socio unico concorrente nell’illecito.