Casistica di fatti inidonei a fondare la responsabilità ex art. 2394 c.c.
Le domande proposte ai sensi degli articoli 2394 c.c. e 2043 c.c. presuppongono che all’amministratore si addebiti una condotta negligente o dolosa che abbia eroso il patrimonio sociale costituente la garanzia dei creditori. Debbono dirsi inidonei, già in astratto, a produrre la responsabilità di cui alle disposizioni suddette l’aver contratto “debiti superiori al capitale”, non costituendo ciò attività vietata né negligente, poiché i debiti sono funzionali all’attività produttiva e trovano riscontro nei ricavi in vista dei quali sono contratti; l’aver omesso di chiedere ai soci di versare le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali, non sussistendo in capo all’amministratore alcun obbligo siffatto, poiché solo in caso di perdite che intacchino il capitale sociale oltre il limite legale l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o la decisione di porre la società in liquidazione; l’aver costituito una società avente diversa natura e ragione sociale ma medesima denominazione, non costituendo ciò, in assenza di congrui riscontri offerti dalla parte attrice, manovra sicuramente distrattiva; l’aver omesso di depositare il bilancio di un esercizio posteriore al sorgere del credito ed, ancor più, alla messa in liquidazione della società debitrice.