Responsabilità dell’amministratore per l’ingiustificato ritardo del ricorso alla procedura fallimentare e profili di danno
Sussiste un preciso dovere dell’amministratore in carica di provvedere tempestivamente alla richiesta di fallimento in proprio (o ricorso ad altra idonea procedura concorsuale) al fine di non aggravare ingiustificatamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, quale obbligo da reputarsi strettamente inerente al dovere generale di diligenza nella gestione del patrimonio sociale e che trova puntuale riscontro normativo nella peculiare fattispecie penale di cui all’art 217 l. fall.
Un profilo di danno (arrecato alla società) è costituito dall’intero ammontare degli interessi passivi maturati a carico della società in conseguenza del rilevato ritardo con cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, computati al netto degli interessi legali che sarebbero comunque maturati a favore della massa creditoria anche in ipotesi di tempestiva dichiarazione di fallimento.
Altro profilo di danno (arrecato ai creditori sociali) è costituito dagli interessi maturati per il tempo del ritardo sul valore atteso di realizzo dell’attivo. Per l’individuazione dell’importo capitale di riferimento è possibile procedere a una quantificazione equitativa dell’evento di danno ritenuto accertato (nel caso di specie di danno causato dal ritardo della liquidazione di un cespite immobiliare sociale, il Collegio ha preso come riferimento la stima del valore dell’immobile indicata nel contesto di una procedura esecutiva promossa ante fallimento riducendola del 30%, atteso che a tale stima non aveva fatto seguito una effettiva vendita al prezzo indicato).