Determinazione equitativa del danno derivante dalla ritardata liquidazione della società
Il danno cagionato dall’amministratore che abbia proseguito la gestione nonostante la perdita del capitale in violazione dell’articolo 2486 c.c. può essere liquidato in via equitativa. La determinazione del danno derivante dalla ritardata liquidazione della società, infatti, può non essere suscettibile di liquidazione esatta, posto che esso non deriva da una singola operazione pregiudizievole, ma da una serie di operazioni di gestione che non avrebbero dovuto sussistere – perché avrebbe dovuto invece cessare l’attività di rischio – e che hanno prodotto ciascuna una propria conseguenza non singolarmente valutabile.