Sequestro conservativo di beni di amministratori e sindaci di s.p.a. in pendenza di azione di responsabilità e valutazione del pericolo nel ritardo
La mera sproporzione tra il patrimonio dell’amministratore preteso responsabile ex art. 2392 c.c. ed il danno asseritamente cagionato, qualora preesistente al sorgere della ragione di credito vantata ed a cautela della quale è stato domandato il sequestro, non consente di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o depauperamento della garanzia patrimoniale richiesto dall’art. 671 c.p.c., per il quale occorrono elementi specifici, da cui presumere il possibile compimento da parte del preteso debitore di atti distrattivi o dispersivi del suo patrimonio.